Art. 6

In vigore dal 8 set 2016
Entro l'8 marzo, il 5 aprile, il 3 maggio e il 7 giugno 2017 alle ore 16:00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le domande di pagamento presentate rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo di riduzione.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/1612 — Testo vigente | Portale Normativo