Art. 1
In vigore dal 8 set 2016
1. Un aiuto dell'Unione è messo a disposizione dei richiedenti ammissibili che riducano le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi, di seguito denominato «periodo di riduzione», rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di seguito denominato «periodo di riferimento», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
L'aiuto dell'Unione è fissato a 14 EUR/100 kg di latte vaccino per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riferimento e il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riduzione. L'aiuto dell'Unione non può superare un quantitativo totale di riduzione delle consegne di latte vaccino corrispondente a un importo di 150 000 000 EUR.
Per ciascun richiedente ammissibile l'aiuto dell'Unione copre un quantitativo massimo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «richiedenti ammissibili» si intendono i produttori di latte che hanno consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016.
3. Per i richiedenti ammissibili stabiliti in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio per i pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento è la data di entrata in vigore del medesimo.
4. L'aiuto di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
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