Art. 2

In vigore dal 8 set 2016
1.   L'aiuto è concesso sulla base delle domande. Il quantitativo minimo di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è chiesto l'aiuto è pari a 1 500 kg. Se espresso in litri, il quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è moltiplicato per un coefficiente di 1,03 per la conversione in chilogrammi. 2.   I richiedenti ammissibili presentano le domande di aiuto allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di aiuto sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro i termini di ricezione di cui al terzo comma. Gli Stati membri possono decidere che le domande di aiuto possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che l'aiuto sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il termine per la presentazione delle domande complete è il seguente: a) il 21 settembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016; b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017; c) il 9 novembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017; d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. I richiedenti possono presentare una sola domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato domanda per il primo periodo di riduzione possono presentare domanda anche per il quarto periodo di riduzione. 3.   Per essere ricevibile, la domanda di aiuto comprende: a) le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro: i) nome e indirizzo del richiedente ammissibile; ii) quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento; iii) quantitativo totale di latte vaccino di cui è prevista la consegna a primi acquirenti nel periodo di riduzione; iv) quantitativo previsto di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è richiesto l'aiuto, che non deve superare il 50 % del quantitativo totale di cui al punto ii) né essere inferiore a 1 500 kg; b) documenti indicanti il quantitativo totale di latte vaccino di cui alla lettera a), punto ii); c) documenti indicanti che la domanda riguarda un produttore di latte che ha consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016. 4.   Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è inferiore a 1 500 kg sono respinte. Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino supera il 50 % del quantitativo totale di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), si considerano presentate per un quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di cui al punto suddetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1612:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo