Art. 3
In vigore dal 8 set 2016
Dopo averne accertato la plausibilità e l'ammissibilità gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6), tutte le domande di aiuto ammissibili e plausibili entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo al termine di ricezione delle domande di cui all', paragrafo 2.
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