Art. 28

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda 1.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda. 2.   Le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda soddisfano i seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte: a) sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all', paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all', paragrafo 2; b) sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all' se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV; c) sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all', è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; d) sono in grado di controllare il consumo di energia elettrica dalla rete entro un intervallo uguale a quello specificato nel contratto concluso, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente TSO; e) sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente gestore di sistema o TSO, istruzioni per modificare la domanda e trasferire le informazioni necessarie. Il pertinente gestore di sistema rende pubblicamente disponibili le specifiche tecniche approvate per effettuare il trasferimento delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; f) sono in grado di regolare il consumo di energia entro un periodo di tempo specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; g) sono in grado di eseguire integralmente un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per adeguare il consumo di energia ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte); h) una volta modificato il consumo di energia e per la durata della modifica richiesta, si limitano ad adeguare il consumo utilizzato per fornire il servizio, su richiesta del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte). Le istruzioni per modificare il consumo di energia possono avere effetti immediati o ritardati; i) comunicano al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO la modifica della capacità di gestione della domanda. Il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO specifica le modalità di tale comunicazione; j) qualora il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, richieda la modifica del consumo di energia, consentono la modifica parziale del consumo in risposta a un'istruzione del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, entro i limiti concordati con il titolare dell'impianto di consumo o con il CDSO e nel rispetto delle impostazioni dell'unità di consumo; k) hanno la capacità di resistenza che consente di non disconnettersi dal sistema in seguito alla derivata di frequenza, fino ad un valore specificato dal pertinente TSO. Per quanto riguarda detta capacità di resistenza, il valore della derivata di frequenza è calcolato su un arco di tempo di 500 ms. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; l) qualora la modifica del consumo di energia sia specificata in termini di controllo della frequenza, della tensione o di entrambe, nonché mediante un segnale di preallarme trasmesso dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, le istruzioni emanate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per misurare il valore della frequenza, della tensione o di entrambe al fine di comandare il distacco della domanda e di trasmettere le informazioni. Il pertinente gestore di sistema specifica e pubblica le specifiche tecniche approvate per effettuare la trasmissione delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1. 3.   Per il controllo della tensione con disconnessione o riconnessione di impianti di compensazione statica, ciascun impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e ciascun sistema di distribuzione chiuso connesso al sistema di trasmissione è in grado di connettere o disconnettere i propri impianti di compensazione statica, direttamente o indirettamente, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, in risposta a un'istruzione trasmessa dal pertinente TSO, oppure alle condizioni stabilite nel contratto concluso tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO.
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