Art. 12

Requisiti generali relativi alla frequenza

In vigore dal 17 ago 2016
Requisiti generali relativi alla frequenza 1.   Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione sono in grado di restare connessi alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di frequenza e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato I. 2.   Il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO possono concordare con il pertinente TSO intervalli dei valori di frequenza più ampi o tempi di funzionamento minimi più lunghi. Se gli intervalli dei valori di frequenza più ampi o i tempi di funzionamento minimi più lunghi sono possibili sul piano tecnico, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO non si oppone senza motivo.
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Requisiti generali relativi alla frequenza (Art. 12 Regolamento (UE) 2016/1388) — Testo vigente | Portale Normativo