Art. 14

Requisiti relativi al corto circuito

In vigore dal 17 ago 2016
Requisiti relativi al corto circuito 1.   In base alla capacità nominale di resistere a correnti di corto circuito dei suoi elementi della rete di trasmissione, il pertinente TSO specifica la corrente di corto circuito massima nel punto di connessione che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è in grado di sopportare. 2.   Il pertinente TSO fornisce al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione una stima delle correnti di corto circuito minima e massima previste nel punto di connessione, come equivalente della rete. 3.   In seguito a un evento non pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento non pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1. 4.   La soglia fissata di cui al paragrafo 3 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete. 5.   Prima di un evento pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1. 6.   La soglia fissata di cui al paragrafo 5 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete. 7.   Il pertinente TSO richiede al titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione informazioni sul contributo di tale impianto o rete in termini di corrente di corto circuito. Come minimo, i gruppi equivalenti della rete sono forniti e dimostrati per le sequenze zero, positiva e negativa. 8.   In seguito a un evento non pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO. 9.   Prima di un evento pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO.
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