Art. 27
Disposizioni generali
In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni generali
1. I servizi di gestione della domanda forniti ai gestori di sistema sono ripartiti nelle seguenti categorie:
a)
controllati a distanza:
i)
controllo della potenza attiva con la gestione della domanda;
ii)
controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda;
iii)
gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda;
b)
controllati autonomamente:
i)
controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda;
ii)
controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.
2. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I servizi di gestione della domanda possono includere, congiuntamente o separatamente, la modifica della domanda verso l'alto o verso il basso.
3. Le categorie di cui al paragrafo 1 non sono esclusive e il presente regolamento non osta alla creazione di altre categorie. Il presente regolamento non si applica ai servizi di gestione della domanda forniti a soggetti diversi dai pertinenti gestori di sistema o TSO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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