Art. 27

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni generali 1.   I servizi di gestione della domanda forniti ai gestori di sistema sono ripartiti nelle seguenti categorie: a) controllati a distanza: i) controllo della potenza attiva con la gestione della domanda; ii) controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda; iii) gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda; b) controllati autonomamente: i) controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda; ii) controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda. 2.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I servizi di gestione della domanda possono includere, congiuntamente o separatamente, la modifica della domanda verso l'alto o verso il basso. 3.   Le categorie di cui al paragrafo 1 non sono esclusive e il presente regolamento non osta alla creazione di altre categorie. Il presente regolamento non si applica ai servizi di gestione della domanda forniti a soggetti diversi dai pertinenti gestori di sistema o TSO.
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Disposizioni generali (Art. 27 Regolamento (UE) 2016/1388) — Testo vigente | Portale Normativo