Art. 9

Consultazione pubblica

In vigore dal 17 ago 2016
Consultazione pubblica 1.   I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito: a) alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti conformemente all', paragrafo 3; b) alla relazione redatta conformemente all', paragrafo 3; c) all'analisi costi-benefici condotta conformemente all', paragrafo 2; d) ai requisiti per le unità di consumo specificati conformemente all', paragrafo 2, lettere c), e), f), k) ed l) e all', paragrafo 2, lettere c), d) ed e). La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta, la relazione, l'analisi costi-benefici o i requisiti per le unità di consumo all'approvazione dell'autorità di regolamentazione, dell'entità competente o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta, della relazione, dell'analisi costi-benefici o dei requisiti per le unità di consumo specificati conformemente agli , o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1388:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo