Art. 16
Determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità
In vigore dal 28 lug 2016
Determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità
1. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE, di una quota di emissione o di una quota di un organismo di investimento collettivo, il mercato più rilevante in termini di liquidità per tale strumento finanziario (il mercato più rilevante) è determinato una volta per anno civile, sulla base dei dati dell'anno civile precedente, purché lo strumento finanziario sia stato ammesso alla negoziazione o negoziato all'inizio dell'anno civile precedente, nel modo seguente:
a)
per gli strumenti ammessi alla negoziazione in uno o più mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il mercato regolamentato in cui il volume degli scambi, quale definito all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (8), relativo a tale strumento finanziario per l'anno civile precedente è il più elevato;
b)
per gli strumenti non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il sistema multilaterale di negoziazione in cui il volume degli scambi relativi a tale strumento per l'anno civile precedente è il più elevato;
c)
ai fini delle lettere a) e b), il volume degli scambi più elevato è calcolato escludendo tutte le operazioni che beneficiano di deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 600/2014.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, una quota di emissione o una quota di un organismo di investimento collettivo non sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati all'inizio dell'anno civile precedente o se mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi ovvero mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi conformemente al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, al fine di determinare il mercato più rilevante per tale strumento finanziario, il mercato più rilevante per lo strumento finanziario è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione o lo strumento è stato negoziato per la prima volta.
3. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito nell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente.
4. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito fuori dell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione di tale strumento finanziario o in cui lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione.
5. Nel caso di uno strumento finanziario che sia un contratto derivato o un contratto differenziale o un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il mercato più rilevante è determinato nel modo seguente:
a)
se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE o una quota di emissione ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per il titolo sottostante conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo;
b)
se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell', paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o uno strumento del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero un sistema organizzato di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per lo strumento finanziario sottostante conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;
c)
se il sottostante dello strumento finanziario è un paniere di strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione;
d)
se il sottostante dello strumento finanziario è un indice che sontiene strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione;
e)
se il sottostante dello strumento finanziario è un derivato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale tale derivato è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione.
6. Per gli strumenti finanziari non disciplinati dai paragrafi da 1 a 5, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro della sede di negoziazione che per la prima volta ha ammesso alla negoziazione lo strumento finanziario o nella quale lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta.
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