Art. 14

Segnalazione delle operazioni eseguite dalle succursali

In vigore dal 28 lug 2016
Segnalazione delle operazioni eseguite dalle succursali 1.   Le imprese di investimento segnalano le operazioni eseguite integralmente o parzialmente tramite proprie succursali all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. 2.   Se un'impresa di investimento esegue integralmente o parzialmente un'operazione tramite la sua succursale, essa segnala l'operazione una volta sola. 3.   Se nella segnalazione di un'operazione devono essere inseriti i codici paese relativi alla succursale dell'impresa di investimento conformemente ai campi 8, 17, 37, 58 o 60 della tabella 2 dell'allegato I in ragione dell'esecuzione integrale o parziale di un'operazione tramite tale succursale, l'impresa di investimento riporta nella segnalazione dell'operazione il codice paese ISO 3166 della succursale rilevante in tutti i seguenti casi: a) se la succursale ha ricevuto l'ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; b) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile della decisione di investimento in questione; c) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione; d) se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione avvalendosi del fatto che la succursale sia membro di tale sede di negoziazione o piattaforma di negoziazione organizzata. 4.   Se uno o più casi di cui al paragrafo 3 non si applicano a una succursale dell'impresa di investimento, i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I sono compilati con il codice ISO dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, oppure, nel caso di un'impresa di un paese terzo, con il codice del paese in cui l'impresa ha stabilito la propria sede centrale o sede legale. 5.   La succursale di un'impresa di un paese terzo presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente che ha autorizzato la succursale. La succursale di un'impresa di un paese terzo completa i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I con il codice ISO dello Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione. Se un'impresa di un paese terzo ha aperto succursali in più di uno Stato membro all'interno dell'Unione, tali succursali scelgono congiuntamente una delle autorità competenti degli Stati membri a cui devono essere inviate le segnalazioni delle operazioni a norma dei paragrafi da 1 a 3.
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