Art. 15

Metodi e dispositivi di segnalazione delle operazioni finanziarie

In vigore dal 28 lug 2016
Metodi e dispositivi di segnalazione delle operazioni finanziarie 1.   I metodi e dispositivi di generazione e presentazione delle segnalazioni delle operazioni da parte delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento comprendono: a) sistemi a garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati comunicati; b) meccanismi di autenticazione della fonte della segnalazione dell'operazione; c) misure precauzionali che consentano di ripristinare tempestivamente la segnalazione in caso di malfunzionamento del sistema di segnalazione; d) meccanismi di individuazione di errori e omissioni nelle segnalazioni delle operazioni; e) meccanismi per evitare la doppia comunicazione delle segnalazioni delle operazioni, anche nel caso in cui un'impresa di investimento si affida a una sede di negoziazione per segnalare le informazioni sulle operazioni eseguite dall'impresa di investimento tramite i sistemi della sede di negoziazione conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014; f) meccanismi per garantire che la sede di negoziazione presenti le segnalazioni soltanto per conto delle imprese di investimento che hanno scelto di affidarsi alla sede di negoziazione per trasmettere per loro conto le segnalazioni delle operazioni concluse tramite i sistemi della sede di negoziazione; g) meccanismi per evitare la segnalazione di operazioni per le quali non vigono obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, o perché non si configura un'operazione ai sensi dell' del presente regolamento oppure perché lo strumento oggetto dell'operazione in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014; h) meccanismi di individuazione di operazioni non segnalate per le quali vige l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi i casi in cui non ha avuto buon esito la ripresentazione delle segnalazioni delle operazioni respinte dall'autorità competente interessata. 2.   Ove la sede di negoziazione o l'impresa di investimento venga a conoscenza di un errore od omissione nella segnalazione di un'operazione presentata a un'autorità competente, della mancata presentazione della segnalazione di un'operazione compresa la mancata ripresentazione della segnalazione di operazioni per le quali vige l'obbligo di segnalazione o della segnalazione di un'operazione per la quale non vigono obblighi di segnalazione, essa notifica senza indugio questo fatto all'autorità competente rilevante. 3.   Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni siano complete e precise. Tali dispositivi comprendono la verifica del loro iter di segnalazione e la riconciliazione periodica del registro delle negoziazioni del front-office con campioni di dati forniti loro a tal fine dalle rispettive autorità competenti. 4.   Qualora le autorità competenti non forniscano i campioni di dati, le imprese di investimento riconciliano i loro registri delle negoziazioni del front-office con le informazioni contenute nelle segnalazioni delle operazioni che hanno presentato alle autorità competenti o in quelle che i meccanismi di segnalazione autorizzati o le sedi di negoziazione hanno presentato per loro conto. La riconciliazione comprende la verifica della puntualità della segnalazione, dell'esattezza e della completezza dei singoli campi di dati e della loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 2 dell'allegato I. 5.   Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni, considerate nel loro insieme, rispecchino tutte le variazioni della loro posizione e di quella dei loro clienti negli strumenti finanziari interessati nel momento di esecuzione delle operazioni negli strumenti finanziari. 6.   Ove un meccanismo di segnalazione autorizzato, seguendo le istruzioni dell'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento, quest'ultima conserva le informazioni relative alle rettifiche e agli annullamenti che il meccanismo di segnalazione autorizzato le ha fornito. 7.   Le segnalazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. 8.   Per scambiarsi reciprocamente le segnalazioni delle operazioni le autorità competenti utilizzano canali di comunicazione elettronica sicuri.
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