Art. 2

Definizione di operazione

In vigore dal 28 lug 2016
Definizione di operazione 1.   Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 costituisce un'operazione. 2.   L'acquisizione di cui al paragrafo 1 comprende: a) l'acquisto di uno strumento finanziario; b) la stipulazione di un contratto derivato; c) l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato. 3.   La cessione di cui al paragrafo 1 comprende: a) la vendita di uno strumento finanziario; b) la liquidazione (close-out) di un contratto derivato; c) la diminuzione dell'importo nozionale di un contratto derivato. 4.   Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, l'operazione comprende altresì l'acquisizione e cessione simultanea di uno strumento finanziario ove non si verifichino variazioni nella proprietà dello strumento finanziario in questione ma sia richiesta la pubblicazione post-negoziazione ai sensi degli o 21 del regolamento (UE) n. 600/2014. 5.   Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 non si considerano operazioni: a) le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell', punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) i contratti sorti esclusivamente a fini di compensazione o di regolamento; c) la composizione (settlement) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta; d) l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dall'attività di custodia; e) la cessione o novazione post-negoziazione di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi; f) la compressione del portafoglio; g) la creazione o il riscatto di quote di un organismo di investimento collettivo da parte del suo amministratore; h) l'esercizio di un diritto incorporato in uno strumento finanziario, o la conversione di un'obbligazione convertibile e della conseguente operazione nello strumento finanziario sottostante; i) la creazione, la scadenza o il riscatto di uno strumento finanziario risultanti da condizioni contrattuali prestabilite, oppure da eventi obbligatori che sfuggono al controllo dell'investitore, ove quest'ultimo non prenda nessuna decisione di investimento al momento della creazione, della scadenza o del riscatto dello strumento finanziario; j) la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale; k) la variazione della composizione di un indice o di un paniere che si verifica dopo l'esecuzione di un'operazione; l) l'acquisizione nell'ambito di un piano di reinvestimento dei dividendi; m) l'acquisizione o la cessione nel quadro di un piano di incentivazione dell'azionariato dei dipendenti o derivante dalla gestione di un unclaimed asset trust o della frazione residua di diritti azionari a seguito di eventi societari o nell'ambito di programmi di riduzione dell'azionariato se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: i) le date di acquisizione o cessione sono prestabilite e pubblicate in anticipo; ii) la decisione di investimento riguardante l'acquisizione o la cessione presa dall'investitore equivale alla scelta dell'investitore di effettuare l'operazione senza possibilità di modificare unilateralmente le condizioni dell'operazione; iii) tra la decisione di investimento e il momento dell'esecuzione intercorrono almeno dieci giorni lavorativi; iv) il valore dell'operazione è limitato all'equivalente di 1 000 EUR per un'operazione una tantum di un determinato investitore in un determinato strumento oppure, se il dispositivo determina operazioni, il valore complessivo dell'operazione è limitato all'equivalente di 500 EUR per un determinato investitore in un determinato strumento per mese civile; n) un'offerta pubblica di scambio su un'obbligazione o un'altra forma di titoli di debito se i termini e le condizioni dell'offerta sono prestabiliti e pubblicati in anticipo e la decisione di investimento equivale alla scelta dell'investitore di effettuare l'operazione senza possibilità di modificarne unilateralmente le condizioni. o) l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dal trasferimento di garanzie. L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), non si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui è controparte un membro del Sistema europeo di banche centrali. L'esclusione di cui al primo comma, lettera i), non si applica alle offerte pubbliche iniziali o alle offerte pubbliche o collocamenti secondari, né all'emissione di debito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:590:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo