Art. 4

Trasmissione di un ordine

In vigore dal 28 lug 2016
Trasmissione di un ordine 1.   Un'impresa di investimento che trasmette un ordine a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 (impresa trasmittente) è considerata come avente trasmesso tale ordine solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti; b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2 a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente); c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento. Ai fini del primo comma, lettera c), l'accordo precisa il termine per la trasmissione da parte dell'impresa trasmittente delle informazioni sull'ordine all'impresa ricevente e stabilisce che l'impresa ricevente verifica se le informazioni sull'ordine ricevute contengono errori o omissioni palesi prima di presentare la segnalazione dell'operazione o trasmettere l'ordine conformemente al presente articolo. 2.   Sono trasmesse conformemente al paragrafo 1, nella misura pertinente per un determinato ordine, le seguenti informazioni sull'ordine: a) il codice identificativo dello strumento finanziario; b) se si tratta di un ordine di acquisizione o di cessione dello strumento finanziario; c) il prezzo e quantitativo indicato nell'ordine; d) l'elemento di identificazione e i dettagli del cliente dell'impresa trasmittente ai fini dell'ordine; e) l'elemento di identificazione e i dettagli dell'entità che decide per il cliente, ove la decisione di investimento sia presa nell'ambito di una procura a rappresentare; f) un elemento di identificazione di una vendita allo scoperto; g) un elemento di identificazione della persona o dell'algoritmo responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa trasmittente; h) il paese della succursale dell'impresa di investimento che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento e il paese della succursale dell'impresa di investimento che ha ricevuto l'ordine dal cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; i) per un ordine in strumenti derivati su merci, l'indicazione se l'operazione ridurrà il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE; j) il codice che identifica l'impresa trasmittente. Ai fini del primo comma, lettera d), se il cliente è una persona fisica, il cliente è identificato conformemente all'. Ai fini del primo comma, lettera j), se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa precedente che non lo ha trasmesso conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice è il codice che identifica l'impresa trasmittente. Se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa trasmittente precedente conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice fornito ai sensi del primo comma, lettera j), è il codice che identifica l'impresa trasmittente precedente. 3.   Laddove vi sia più di un'impresa trasmittente in relazione a un determinato ordine, le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da d) a i), sono trasmesse relativamente al cliente della prima impresa trasmittente. 4.   Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse per ciascun cliente.
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Trasmissione di un ordine (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/590) — Testo vigente | Portale Normativo