Art. 3

Definizione di esecuzione di un'operazione

In vigore dal 28 lug 2016
Definizione di esecuzione di un'operazione 1.   Si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ai sensi dell' ove fornisca uno o più dei seguenti servizi o effettui una o più delle seguenti attività che determinano un'operazione: a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) negoziazione per conto proprio; d) decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; e) trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti. 2.   Non si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ove abbia trasmesso un ordine ai sensi dell'.
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