Art. 4

Informazioni da scambiare in merito alle persone di cui all'articolo 1, lettera c)

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni da scambiare in merito alle persone di cui all', lettera c) 1.   Quando decide di presentare richiesta di cooperazione in relazione alle persone fisiche di cui all', lettera c), l'autorità competente può chiedere almeno il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione nazionale, l'indirizzo e i recapiti della persona. 2.   In relazione alle persone giuridiche o alle entità o associazioni prive di propria personalità giuridica di cui all', lettera c), l'autorità competente può inoltre richiedere almeno i documenti che attestino la denominazione commerciale e l'indirizzo della sede centrale, l'indirizzo postale se diverso, i recapiti e il numero di identificazione nazionale; la registrazione della forma giuridica conformemente alla legislazione nazionale pertinente; l'elenco completo delle persone che di fatto dirigono l'attività, il loro nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti e il numero di identificazione nazionale. 3.   Inoltre, le autorità competenti possono chiedere lo scambio delle seguenti informazioni in relazione alle persone che forniscono servizi di investimento o prestano attività di investimento senza la necessaria autorizzazione o registrazione a norma della direttiva 2014/65/UE: a) dettagli dei servizi forniti e delle attività di investimento svolte; b) informazioni su eventuali persone note per essere state contattate dalla persona fisica o giuridica in relazione alla fornitura di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento senza la prescritta autorizzazione o registrazione. 4.   In ogni caso, le autorità competenti possono richiedere informazioni sulle persone di cui all', lettera c), ottenute conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/65/UE e pertinenti ai fini della sorveglianza del loro rispetto o possono chiedere tutte le altre informazioni necessarie ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
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