Art. 3

Informazioni da scambiare in merito agli enti creditizi

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni da scambiare in merito agli enti creditizi Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le informazioni seguenti in relazione alle entità di cui all', lettera b): a) informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), f), i) e j); b) qualsiasi altra informazione pertinente per la sorveglianza della conformità degli enti creditizi al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; c) qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
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Informazioni da scambiare in merito agli enti creditizi (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/586) — Testo vigente | Portale Normativo