Art. 2

Informazioni da scambiare in merito alle imprese di investimento, ai gestori del mercato o ai fornitori di servizi di comunicazione dati

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni da scambiare in merito alle imprese di investimento, ai gestori del mercato o ai fornitori di servizi di comunicazione dati 1.   Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le seguenti informazioni in relazione alle entità di cui all', lettera a): a) informazioni di carattere generale e documenti relativi alla costituzione dell'entità: i) informazioni concernenti la denominazione dell'entità, l'indirizzo della sede centrale e/o legale, i recapiti, il numero di identificazione nazionale e gli estratti dei registri tenuti a livello nazionale; ii) informazioni concernenti gli atti costitutivi che l'entità è tenuta ad avere in base alla legislazione nazionale in materia; b) informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE circa la procedura di autorizzazione dell'entità, qualora tali informazioni non siano presenti nel registro pubblico dell'ESMA istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1095/2010; c) informazioni relative ai membri dell'organo di gestione dell'entità o alle persone che di fatto ne dirigono le attività, che sono state fornite nell'ambito della procedura di autorizzazione, che includano: i) nome, numero di identificazione personale (se disponibile nello Stato membro), luogo di residenza e recapiti; ii) informazioni sul ruolo che tali persone ricoprono all'interno dell'entità; iii) organigramma della struttura di gestione o indicazione delle persone responsabili delle attività svolte dall'entità ai sensi della direttiva 2014/65/UE; d) informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione o delle persone che di fatto dirigono le attività dell'entità, comprese: i) informazioni relative all'esperienza professionale; ii) informazioni relative alla reputazione, tra cui: — informazioni relative a precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni direttive d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti; — informazioni su indagini in corso, procedimenti di esecuzione, sanzioni o altre decisioni esecutive nei loro confronti; — rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza a svolgere l'attività commerciale o professionale; ritiro, revoca o cessazione della registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, ovvero esclusione sancita da un organismo di regolamentazione o amministrativo o da un organismo o da un'associazione professionali; — licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile; e) informazioni su azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate, tra cui: i) l'elenco delle persone titolari di partecipazioni qualificate; ii) per gli azionisti membri di un gruppo societario, l'organigramma del gruppo societario, che indichi le attività svolte da ogni singola impresa all'interno del gruppo e che indichi le imprese o individui all'interno del gruppo che operano sulla base delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE; iii) le informazioni e i documenti necessari per valutarne l'idoneità; f) informazioni sulla struttura organizzativa, le condizioni di esercizio dell'attività e la conformità ai requisiti di cui alla direttiva 2014/65/UE, incluse: i) informazioni sulle politiche e le procedure in materia di conformità e di gestione del rischio richieste ai sensi della direttiva 2014/65/UE per quanto concerne le entità ed i loro agenti collegati; ii) precedenti dell'entità in termini di conformità ai requisiti, comprese le informazioni detenute dalle autorità competenti; iii) informazioni in merito alle disposizioni organizzative ed amministrative per prevenire i conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE; iv) nel caso di imprese di investimento che creano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela, informazioni sul processo di approvazione di ogni strumento finanziario, comprese le informazioni sul mercato di riferimento e sulla strategia di distribuzione, nonché sulla politica di riesame dell'approvazione; v) per quanto riguarda le imprese di investimento, informazioni circa gli obblighi loro imposti dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); vi) informazioni che possono essere richieste alle imprese di investimento conformemente alle attività e ai requisiti di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE; g) informazioni circa l'autorizzazione concessa alle imprese di investimento conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2014/65/UE; h) informazioni in merito all'autorizzazione concessa ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati rispettivamente a norma degli articoli 44, 45 e 46 e degli articoli da 59 a 63 della direttiva 2014/65/UE; i) informazioni sulle deroghe concesse o negate in relazione ai clienti che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II della direttiva 2014/65/UE; j) informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione imposte nei confronti delle entità, tra cui: i) informazioni sulle sanzioni applicate contro l'entità, o nei confronti dei membri dell'organo di gestione o delle persone che di fatto dirigono le attività dell'entità; ii) informazioni relative a violazioni da parte dell'entità o delle persone che ricoprono ruoli dirigenziali; iii) informazioni relative a precedenti penali, indagini o procedimenti penali o amministrativi, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari, sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti; k) informazioni relative alle attività operative e ai precedenti rilevanti in materia di comportamento e di conformità connesse all'oggetto della richiesta, tra cui: i) informazioni relative alle attività dell'entità, conformemente alla direttiva 2014/65/UE; ii) verbali o resoconti interni conservati dalle imprese e dalle succursali per le ispezioni da parte dell'autorità competente interessata; l) qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. 2.   Qualora uno Stato membro prescriva che l'impresa di un paese terzo stabilisca una succursale a norma dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un altro Stato membro può richiedere all'autorità competente per la vigilanza della succursale le informazioni ottenute dalle autorità dello Stato d'origine in merito all'autorizzazione dell'apertura della succursale, incluse: a) le informazioni rilevanti per monitorare la conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; b) la risposta dell'organo di gestione dell'impresa di investimento del paese terzo o delle persone che di fatto dirigono l'attività dell'entità, alle domande poste delle autorità competenti.
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