Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 lug 2016
Ambito di applicazione Le informazioni scambiate tra l'autorità competente a cui è presentata la richiesta di cooperazione (autorità interpellata) e l'autorità competente che presenta la richiesta di cooperazione (autorità richiedente) ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE possono riguardare le seguenti entità: a) imprese di investimento, gestori del mercato o fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della direttiva 2014/65/UE; b) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consilgio (3) che prestano servizi d'investimento o svolgono attività d'investimento; c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità o associazione prive di propria personalità giuridica, non contemplate alle lettere a) e b).
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