Art. 21
Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto
In vigore dal 14 lug 2016
Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto
(Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
Le sedi di negoziazione che consentono l'accesso elettronico diretto tramite i loro sistemi stabiliscono e pubblicano le regole e le condizioni in base alle quali i loro membri possono fornire tale accesso ai propri clienti. Tali regole e condizioni riguardano almeno i requisiti specifici di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:584:oj#art-21