Art. 21

Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto

In vigore dal 14 lug 2016
Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto (Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE) Le sedi di negoziazione che consentono l'accesso elettronico diretto tramite i loro sistemi stabiliscono e pubblicano le regole e le condizioni in base alle quali i loro membri possono fornire tale accesso ai propri clienti. Tali regole e condizioni riguardano almeno i requisiti specifici di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
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Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto (Art. 21 Regolamento (UE) 2017/584) — Testo vigente | Portale Normativo