Art. 21 · Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto

Art. 21

Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto

In vigore dal 14 lug 2016
Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto (Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE) Le sedi di negoziazione che consentono l'accesso elettronico diretto tramite i loro sistemi stabiliscono e pubblicano le regole e le condizioni in base alle quali i loro membri possono fornire tale accesso ai propri clienti. Tali regole e condizioni riguardano almeno i requisiti specifici di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
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