Art. 22

Requisiti specifici per le sedi di negoziazione che consentono l'accesso sponsorizzato

In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti specifici per le sedi di negoziazione che consentono l'accesso sponsorizzato (Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione subordinano l'accesso sponsorizzato alla loro autorizzazione e prescrivono che le imprese con accesso sponsorizzato siano soggette ad almeno gli stessi controlli di cui all', paragrafo 3, lettera b). 2.   Le sedi di negoziazione assicurano che in ogni momento i fornitori di accesso sponsorizzato abbiano esclusivamente il diritto di fissare o modificare i parametri che si applicano ai controlli di cui al paragrafo 1 sul flusso degli ordini dei loro clienti con accesso sponsorizzato. 3.   Le sedi di negoziazione sono in grado di sospendere o revocare l'accesso sponsorizzato ai clienti che hanno violato la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 600/2014 (4) (UE) n. 596/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio o il regolamento interno della sede di negoziazione.
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