Art. 18

Prevenzione di condizioni di negoziazione anormali

In vigore dal 14 lug 2016
Prevenzione di condizioni di negoziazione anormali (Articolo 48, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Per prevenire condizioni di negoziazione anormali e violazioni dei limiti di capacità, le sedi di negoziazione si dotano almeno di quanto segue: a) limiti per membro del numero di ordini inviati al secondo; b) meccanismi per gestire la volatilità; c) controlli pre-negoziazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione sono in grado di: a) chiedere informazioni a qualsiasi membro o utente dell'accesso sponsorizzato in merito ai loro requisiti organizzativi e controlli sulle negoziazioni; b) sospendere l'accesso di un membro o operatore al sistema di negoziazione su iniziativa della sede di negoziazione o su richiesta di tale membro, di un partecipante diretto, della CCP, ove previsto dal regolamento della CCP, o dell'autorità competente; c) impiegare la funzione di cancellazione per cancellare gli ordini non eseguiti immessi da un membro o da un cliente con accesso sponsorizzato nei seguenti casi: i) su richiesta del membro, o del cliente con accesso sponsorizzato, se il membro o il cliente non è tecnicamente in grado di annullare i propri ordini; ii) se il book di negoziazione contiene ordini duplicati errati; iii) dopo una sospensione su iniziativa del gestore del mercato o dell'autorità competente; d) cancellare o revocare le operazioni in caso di malfunzionamento dei meccanismi di cui dispone la sede di negoziazione per gestire la volatilità o delle funzioni operative del sistema di negoziazione; e) ripartire l'entrata degli ordini tra i diversi gateway quando la sede di negoziazione impiega più di un gateway al fine di evitare collassi. 3.   Le sedi di negoziazione stabiliscono le politiche e le disposizioni in materia di: a) meccanismi per la gestione della volatilità ai sensi dell'; b) controlli pre- e post-negoziazione utilizzati dalla sede e controlli pre- e post-negoziazione di cui necessitano i loro membri per accedere al mercato; c) obbligo dei membri di avvalersi della propria funzione di cancellazione; d) obblighi di informazione per i membri; e) sospensione dell'accesso; f) politica di cancellazione per quanto riguarda gli ordini e le operazioni tra cui: i) la tempistica; ii) le procedure; iii) gli obblighi di segnalazione e trasparenza; iv) le procedura di risoluzione delle controversie; v) le misure per minimizzare le negoziazioni errate; g) disposizioni di regolazione degli ordini, tra cui: i) numero di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati; ii) politica di parità di trattamento fra i membri, salvo che il sistema di regolazione sia destinato a singoli membri; iii) misure da adottare dopo un evento che ha richiesto la regolazione. 4.   Le sedi di negoziazione rendono pubbliche le loro politiche e disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale obbligo non si applica per quanto riguarda il numero specifico di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati e i parametri specifici dei loro meccanismi per la gestione della volatilità. 5.   Le sedi di negoziazione conservano una documentazione completa delle loro politiche e disposizioni di cui al paragrafo 3 per un periodo minimo di cinque anni.
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