Art. 18
Prevenzione di condizioni di negoziazione anormali
In vigore dal 14 lug 2016
Prevenzione di condizioni di negoziazione anormali
(Articolo 48, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per prevenire condizioni di negoziazione anormali e violazioni dei limiti di capacità, le sedi di negoziazione si dotano almeno di quanto segue:
a)
limiti per membro del numero di ordini inviati al secondo;
b)
meccanismi per gestire la volatilità;
c)
controlli pre-negoziazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione sono in grado di:
a)
chiedere informazioni a qualsiasi membro o utente dell'accesso sponsorizzato in merito ai loro requisiti organizzativi e controlli sulle negoziazioni;
b)
sospendere l'accesso di un membro o operatore al sistema di negoziazione su iniziativa della sede di negoziazione o su richiesta di tale membro, di un partecipante diretto, della CCP, ove previsto dal regolamento della CCP, o dell'autorità competente;
c)
impiegare la funzione di cancellazione per cancellare gli ordini non eseguiti immessi da un membro o da un cliente con accesso sponsorizzato nei seguenti casi:
i)
su richiesta del membro, o del cliente con accesso sponsorizzato, se il membro o il cliente non è tecnicamente in grado di annullare i propri ordini;
ii)
se il book di negoziazione contiene ordini duplicati errati;
iii)
dopo una sospensione su iniziativa del gestore del mercato o dell'autorità competente;
d)
cancellare o revocare le operazioni in caso di malfunzionamento dei meccanismi di cui dispone la sede di negoziazione per gestire la volatilità o delle funzioni operative del sistema di negoziazione;
e)
ripartire l'entrata degli ordini tra i diversi gateway quando la sede di negoziazione impiega più di un gateway al fine di evitare collassi.
3. Le sedi di negoziazione stabiliscono le politiche e le disposizioni in materia di:
a)
meccanismi per la gestione della volatilità ai sensi dell';
b)
controlli pre- e post-negoziazione utilizzati dalla sede e controlli pre- e post-negoziazione di cui necessitano i loro membri per accedere al mercato;
c)
obbligo dei membri di avvalersi della propria funzione di cancellazione;
d)
obblighi di informazione per i membri;
e)
sospensione dell'accesso;
f)
politica di cancellazione per quanto riguarda gli ordini e le operazioni tra cui:
i)
la tempistica;
ii)
le procedure;
iii)
gli obblighi di segnalazione e trasparenza;
iv)
le procedura di risoluzione delle controversie;
v)
le misure per minimizzare le negoziazioni errate;
g)
disposizioni di regolazione degli ordini, tra cui:
i)
numero di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati;
ii)
politica di parità di trattamento fra i membri, salvo che il sistema di regolazione sia destinato a singoli membri;
iii)
misure da adottare dopo un evento che ha richiesto la regolazione.
4. Le sedi di negoziazione rendono pubbliche le loro politiche e disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale obbligo non si applica per quanto riguarda il numero specifico di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati e i parametri specifici dei loro meccanismi per la gestione della volatilità.
5. Le sedi di negoziazione conservano una documentazione completa delle loro politiche e disposizioni di cui al paragrafo 3 per un periodo minimo di cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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