Art. 17

Riesame periodico delle disposizioni in materia di continuità operativa

In vigore dal 14 lug 2016
Riesame periodico delle disposizioni in materia di continuità operativa (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione, nell'ambito della loro autovalutazione di cui all', verificano sulla base di scenari realistici il funzionamento del piano di continuità operativa e testano la capacità della sede di negoziazione di superare eventi perturbatori e riprendere la negoziazione come previsto all', paragrafo 2. 2.   Se ritenuto necessario visti i risultati del riesame periodico a norma del paragrafo 1, le sedi di negoziazione si assicurano che il riesame del loro piano e delle loro disposizioni di continuità operativa sia effettuato da un esperto indipendente o da un dipartimento della sede di negoziazione diverso da quello responsabile per la funzione oggetto del riesame. I risultati della verifica sono documentati per iscritto, conservati e presentati all'alta dirigenza della sede di negoziazione, nonché alle unità operative coinvolte nel piano di continuità operativa. 3.   Le sedi di negoziazione garantiscono che la verifica del piano di continuità operativa non interferisca con la normale attività di negoziazione.
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