Art. 19

Meccanismi per la gestione della volatilità

In vigore dal 14 lug 2016
Meccanismi per la gestione della volatilità (Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione assicurano che in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione operino meccanismi adeguati per sospendere o limitare automaticamente la negoziazione. 2.   Le sedi di negoziazione si assicurano che: a) i meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni siano sottoposti a test prima della loro applicazione e in seguito periodicamente quando è riesaminata la capacità e la performance dei sistemi di negoziazione; b) siano assegnate risorse IT e umane alla concezione, alla manutenzione e al monitoraggio dei meccanismi applicati per sospendere o limitare la negoziazione; c) i meccanismi per la gestione della volatilità del mercato siano costantemente monitorati. 3.   Le sedi di negoziazione conservano la documentazione delle regole e dei parametri dei meccanismi per la gestione della volatilità e le relative modifiche, nonché del funzionamento, della gestione e del miglioramento di tali meccanismi. 4.   Le sedi di negoziazione si assicurano che le loro regole dei meccanismi per la gestione della volatilità includano procedure per gestire situazioni in cui i parametri devono essere disattivati manualmente al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni.
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