Art. 19
Meccanismi per la gestione della volatilità
In vigore dal 14 lug 2016
Meccanismi per la gestione della volatilità
(Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione assicurano che in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione operino meccanismi adeguati per sospendere o limitare automaticamente la negoziazione.
2. Le sedi di negoziazione si assicurano che:
a)
i meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni siano sottoposti a test prima della loro applicazione e in seguito periodicamente quando è riesaminata la capacità e la performance dei sistemi di negoziazione;
b)
siano assegnate risorse IT e umane alla concezione, alla manutenzione e al monitoraggio dei meccanismi applicati per sospendere o limitare la negoziazione;
c)
i meccanismi per la gestione della volatilità del mercato siano costantemente monitorati.
3. Le sedi di negoziazione conservano la documentazione delle regole e dei parametri dei meccanismi per la gestione della volatilità e le relative modifiche, nonché del funzionamento, della gestione e del miglioramento di tali meccanismi.
4. Le sedi di negoziazione si assicurano che le loro regole dei meccanismi per la gestione della volatilità includano procedure per gestire situazioni in cui i parametri devono essere disattivati manualmente al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni.
Storico versioni
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