Art. 9

Cooperazione regionale

In vigore dal 6 lug 2016
Cooperazione regionale 1.   L', paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 21 luglio 2017 e successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente. 3.   La delega di potere di cui agli del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.
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