Art. 11
Notifica preventiva
In vigore dal 6 lug 2016
Notifica preventiva
1. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.
2. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine di notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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