Art. 15

Valutazione del piano

In vigore dal 6 lug 2016
Valutazione del piano Entro il 21 luglio 2019 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'. La Commissione può riferire prima del termine se tutti gli Stati membri interessati o la Commissione stessa lo ritengano necessario.
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Valutazione del piano (Art. 15 Regolamento (UE) 2016/1139) — Testo vigente | Portale Normativo