Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 6 lug 2016
Obiettivi 1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) enunciati all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il MSY. 2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali su applica il presente regolamento. 3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all', paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Il piano provvede in particolare a: a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione. 4.   Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1139:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo