Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 lug 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all' del regolamento (CE) n. 2187/2005. In aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«stock pelagici», gli stock di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;
2)
«intervallo FMSY», un intervallo di valori dove tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati sotto il profilo scientifico che, nelle situazioni di pesca multispecie e secondo pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock interessati;
3)
«MSY Flower» e «MSY Fupper», rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;
4)
«MSY Btrigger», il valore di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine il MSY;
5)
«Stati membri interessati», gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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