Art. 4

Obiettivi

In vigore dal 6 lug 2016
Obiettivi 1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock interessati, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all', paragrafo 1. 2.   A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate conformemente agli obiettivi generali e specifici del piano e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A. 4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A: a) se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all' nel caso della pesca multispecifica; b) se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intra- o inter-specie tra gli stock, oppure b) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi. L'applicazione del presente paragrafo deve essere giustificata con un riferimento a una o più delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c). 5.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, per lo stock interessato il tasso di sfruttamento del MSY sia raggiunto entro il 2020, le possibilità di pesca per tale stock possono essere fissate successivamente conformemente al paragrafo 4. 6.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali intervalli. 7.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che lo stock della biomassa riproduttiva scenda al di sotto del valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva (Blim) definito in particolare all'allegato II, colonna B.
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