Art. 14

Porti designati

In vigore dal 6 lug 2016
Porti designati La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente: a) 750 chilogrammi di merluzzo bianco; b) 5 tonnellate di stock pelagici.
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