Art. 14
Porti designati
In vigore dal 6 lug 2016
Porti designati
La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:
a)
750 chilogrammi di merluzzo bianco;
b)
5 tonnellate di stock pelagici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1139:oj#art-14