Art. 18
Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005
In vigore dal 6 lug 2016
Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 3 è soppresso;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca
1. È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza i seguenti punti, misurate in conformità del sistema di coordinate WGS84:
a)
Zona 1:
—
55° 45′ N, 15° 30′ E
—
55° 45′ N, 16° 30′ E
—
55° 00′ N, 16° 30′ E
—
55° 00′ N, 16° 00′ E
—
55° 15′ N, 16° 00′ E
—
55° 15′ N, 15° 30′ E
—
55° 45′ N, 15° 30′ E
b)
Zona 2:
—
55° 00′ N, 19° 14′ E
—
54° 48′ N, 19° 20′ E
—
54° 45′ N, 19° 19′ E
—
54° 45′ N, 18° 55′ E
—
55° 00′ N, 19° 14′ E
c)
Zona 3:
—
56° 13′ N, 18° 27′ E
—
56° 13′ N, 19° 31′ E
—
55° 59′ N, 19° 13′ E
—
56° 03′ N, 19° 06′ E
—
56° 00′ N, 18° 51′ E
—
55° 47′ N, 18° 57′ E
—
55° 30′ N, 18° 34′ E
—
56° 13′ N, 18° 27′ E.
2. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere altri attrezzi a bordo.»;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 bis bis
Procedura per l'adozione di norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche. Tali misure tecniche sono istituite mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono derogare, se del caso, alle seguenti:
a)
le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV e di cui agli e all', paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, all' e all'allegato II del presente regolamento;
c)
le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all' del presente regolamento;
d)
l'elenco o gli elenchi delle coordinate delle zone e dei periodi di applicazione dei divieti o delle restrizioni di cui agli del presente regolamento;
e)
le specie cui si applica l'articolo 18 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui a tale paragrafo e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;"
4)
All'articolo 28 ter, paragrafi 2, 3 e 5, i termini «articoli 14 bis e 28 bis» sono sostituiti dai termini «articoli 14 bis, 28 bis e 28 bis bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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