Art. 4

Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera a), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.
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Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/1018) — Testo vigente | Portale Normativo