Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 giu 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; b)   «notifica di passaporto per una succursale» o «notifica di passaporto per un agente collegato»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE; c)   «comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE. d)   «notifica di passaporto»: la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, la notifica di passaporto per una succursale, la notifica di passaporto per un agente collegato o la comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/1018) — Testo vigente | Portale Normativo