Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 giu 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
b) «notifica di passaporto per una succursale» o «notifica di passaporto per un agente collegato»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
c) «comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
d) «notifica di passaporto»: la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, la notifica di passaporto per una succursale, la notifica di passaporto per un agente collegato o la comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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