Art. 6

Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato

In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato 1.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera b), assicurano che la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato effettuata, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 o paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE comprenda le seguenti informazioni: a) nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio nello Stato membro d'origine e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio; b) nome, indirizzo e recapiti nello Stato membro ospitante della succursale o dell'agente collegato da cui è possibile ottenere i documenti; c) nome delle persone responsabili della gestione della succursale o dell'agente collegato; d) indicazione dell'ubicazione, anche elettronica, del registro pubblico in cui è iscritto l'agente collegato; e e) il programma di attività. 2.   Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende i seguenti elementi: a) elenco dei servizi e attività di investimento, dei servizi ausiliari e degli strumenti finanziari da fornire; b) descrizione di come la succursale o l'agente collegato contribuiranno alla strategia dell'impresa di investimento, dell'ente creditizio o del gruppo, e indicazione se l'impresa di investimento è parte di un gruppo e quali saranno le principali funzioni della succursale o dell'agente collegato; c) descrizione del tipo di clienti o controparti con cui tratterà la succursale o l'agente collegato e delle modalità con cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende acquisire tali clienti e controparti e trattare con essi; d) le seguenti informazioni sulla struttura organizzativa della succursale o dell'agente collegato: i) organizzazione gerarchica a livello funzionale, geografico e legale laddove sia utilizzata una struttura organizzativa a matrice; ii) descrizione della collocazione della succursale o dell'agente collegato all'interno della struttura societaria dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio oppure del gruppo, nel caso in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia parte di un gruppo; iii) norme in materia di comunicazioni alla sede centrale da parte della succursale o dell'agente collegato; e) dati delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali per la succursale o l'agente collegato, comprese le persone responsabili dell'attività quotidiana della succursale o dell'agente collegato, della sua conformità alle norme e della gestione dei reclami; f) informazioni dettagliate su eventuali accordi di esternalizzazione cruciali per le attività della succursale o dell'agente collegato; g) informazioni sintetiche sui sistemi e i controlli che saranno predisposti, tra cui: i) disposizioni che saranno adottate a tutela del denaro e delle attività dei clienti; ii) disposizioni per garantire il rispetto delle norme di comportamento e degli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, e in materia di tenuta delle registrazioni, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della stessa direttiva; iii) disposizioni interne per i controlli sul personale, comprendenti i controlli sulle negoziazioni per conto proprio; iv) disposizioni per il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio; v) informazioni dettagliate sui controlli relativi alle esternalizzazioni e ad altri accordi con terzi in relazione ai servizi o alle attività di investimento della succursale o dell'agente collegato; vi) nome, indirizzo e recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha aderito; h) previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per un periodo iniziale di trentasei mesi. 3.   Nel caso in cui una succursale, che deve essere stabilita in uno Stato membro ospitante, intenda avvalersi di agenti collegati in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende anche il nome, l'indirizzo e i recapiti di ciascuno di tali agenti collegati.
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