Art. 7

Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato

In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato 1.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera b), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per una succursale o della prima notifica di passaporto per un agente collegato. 2.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera b), assicurano che qualsiasi modifica delle informazioni comunicate con la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato relativa alla cessazione dell'attività della succursale o alla cessazione dell'utilizzo dell'agente collegato comprenda le seguenti informazioni: a) nome della persona o delle persone che saranno responsabili della procedura di cessazione dell'attività della succursale o dell'agente collegato; b) calendario della cessazione programmata; c) informazioni dettagliate e procedure proposte per la cessazione delle attività, specificando anche le modalità per la tutela degli interessi dei clienti, la risoluzione dei reclami e l'adempimento delle obbligazioni restanti.
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Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/1018) — Testo vigente | Portale Normativo