Art. 4
Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento
In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento
Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera a), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:1018:oj#art-4