Art. 3

Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità

In vigore dal 24 giu 2016
Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità 1.   La capacità di negoziazione nella quale il membro o partecipante della sede di negoziazione immette un ordine è descritta come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato. 2.   Sono identificati come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato gli ordini seguenti: a) un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); b) un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di qualsivoglia altra attività di fornitura di liquidità svolta sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o da tale sede di negoziazione.
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Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/580) — Testo vigente | Portale Normativo