Art. 3
Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità
In vigore dal 24 giu 2016
Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità
1. La capacità di negoziazione nella quale il membro o partecipante della sede di negoziazione immette un ordine è descritta come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato.
2. Sono identificati come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato gli ordini seguenti:
a)
un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
b)
un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di qualsivoglia altra attività di fornitura di liquidità svolta sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o da tale sede di negoziazione.
Storico versioni
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