Art. 1
Portata, standard e formato dei dati rilevanti dell'ordine
In vigore dal 24 giu 2016
Portata, standard e formato dei dati rilevanti dell'ordine
1. I gestori delle sedi di negoziazione tengono a disposizione della rispettiva autorità competente i dettagli di ciascun ordine immesso nei propri sistemi di cui agli articoli da 2 a 13 specificati nella seconda e terza colonna della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono all'ordine in questione.
2. Ove le autorità competenti richiedano qualsivoglia dettaglio di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione forniscono tali dettagli utilizzando gli standard e i formati prescritti nella quarta colonna della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:580:oj#art-1