Art. 2

Identificazione delle parti rilevanti

In vigore dal 24 giu 2016
Identificazione delle parti rilevanti 1.   Per tutti gli ordini, i gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni delle seguenti informazioni: (a) il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato; (b) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione nella quale è stato immesso un ordine che è responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificati come specificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato; (c) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificati come specificato nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato; (d) il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha inoltrato l'ordine per conto e a nome di un altro membro o partecipante della sede di negoziazione, identificato come broker non esecutivo come specificato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato; (e) il cliente per conto del quale il membro o partecipante della sede di negoziazione ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. 2.   Qualora un membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione sia autorizzato dalla legislazione di uno Stato membro ad assegnare un ordine al proprio cliente previa immissione dell'ordine nella sede di negoziazione e al momento dell'immissione dell'ordine nella sede di negoziazione non abbia ancora assegnato l'ordine al proprio cliente, tale ordine è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. 3.   Qualora diversi ordini siano immessi insieme nella sede di negoziazione come ordine aggregato, l'ordine aggregato è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.
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