Art. 4
Registrazione della data e dell'ora
In vigore dal 24 giu 2016
Registrazione della data e dell'ora
1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento con il grado di precisione specificato dall' del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (4), come specificato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento. Tranne che per la registrazione della data e dell'ora del rifiuto di ordini da parte dei sistemi della sede di negoziazione, tutti gli eventi di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento sono registrati utilizzando gli orologi utilizzati dai motori di confronto delle sedi di negoziazione.
2. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora per ciascun elemento dei dati elencato nei campi 49, 50 e 51 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, con il grado di precisione specificato dall' del regolamento delegato (UE) 2017/574.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:580:oj#art-4