Art. 54

Esecutività parziale

In vigore dal 24 giu 2016
Esecutività parziale 1.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2.   L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2016/1103 — Esecutività parziale | Portale Normativo