Art. 53
Provvedimenti provvisori e cautelari
In vigore dal 24 giu 2016
Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all', paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
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