Art. 52

Sospensione del procedimento

In vigore dal 24 giu 2016
Sospensione del procedimento L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell' o dell', su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 52 Regolamento (UE) 2016/1103 — Sospensione del procedimento | Portale Normativo