Art. 51
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
In vigore dal 24 giu 2016
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell' o dell' rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'. Essa si pronuncia senza indugio.
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