Art. 56

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

In vigore dal 24 giu 2016
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
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Art. 56 Regolamento (UE) 2016/1103 — Assenza di garanzie, cauzioni o depositi | Portale Normativo