Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti
In vigore dal 24 giu 2016
Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti
1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell', la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:
a)
della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
b)
della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
c)
con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.
2. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1.
3. In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che:
a)
i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a);
b)
entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.
La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.
L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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eli:reg:2016:1103:oj#art-26
In sintesi
In mancanza di un accordo tra le parti, il regime patrimoniale tra i coniugi è regolato in via prioritaria dalla legge dello Stato in cui hanno stabilito la loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio. Se manca questa residenza, si applica la legge dello Stato della loro cittadinanza comune al momento delle nozze, purché non ne abbiano più di una. In ulteriore subordine, si fa riferimento allo Stato con cui la coppia presenta il collegamento più stretto. In via eccezionale, il giudice competente può applicare la legge dell'ultima residenza abituale se la convivenza lì è durata molto più a lungo e se entrambi hanno pianificato i rapporti patrimoniali facendo affidamento su tale legge.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce criteri oggettivi e certi per individuare quale legge nazionale regola il regime patrimoniale dei coniugi quando questi non abbiano fatto una scelta espressa. Inoltre, prevede la possibilità eccezionale di applicare una legge diversa se la vita della coppia si è radicata maggiormente in un altro Stato.
A chi si applica
Si applica ai coniugi che non hanno stipulato un accordo sulla scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale e alle autorità giurisdizionali chiamate a decidere su tali questioni.
Esempio pratico
Due persone si sposano senza scegliere la legge applicabile e stabiliscono subito la prima residenza abituale comune in Italia: sarà la legge italiana a regolare il loro regime patrimoniale. Se non hanno mai avuto una residenza comune ma condividono solo la cittadinanza spagnola, si applicherà la legge spagnola.
Domande frequenti
Cosa succede se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento del matrimonio?Il criterio della cittadinanza comune viene escluso e si verifica se esiste una prima residenza abituale comune o, in mancanza, lo Stato con cui vi è il collegamento più stretto.
Un coniuge può chiedere l'applicazione di una legge diversa da quella della prima residenza comune?Sì, in via di eccezione al giudice, dimostrando che l'ultima residenza abituale comune è durata significativamente più a lungo e che entrambi i coniugi vi hanno fatto affidamento per i loro rapporti patrimoniali.
L'eccezione basata sull'ultima residenza comune si può applicare se è stata conclusa una convenzione matrimoniale?No, l'eccezione non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima di stabilire l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.