Art. 22

Scelta della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Scelta della legge applicabile 1.   I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. 2.   Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro. 3.   Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2016/1103 — Scelta della legge applicabile | Portale Normativo