Art. 21

Unità della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Unità della legge applicabile La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Regolamento (UE) 2016/1103 — Unità della legge applicabile | Portale Normativo